Il congedo di maternità è il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro. La legge infatti dice che è vietato adibire al lavoro le donne in una di queste situazioni:  

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi seguenti il parto, salvo quanto previsto dal “T.U. in relazione alla flessibilità“,
  • qualora il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e il parto stesso,
  • durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, tali giorni sono aggiunti al congedo di maternità dopo il parto.

Flessibilità

Prima del marzo 2000, l’astensione pre e post partum doveva essere fruita in 5 mesi, con inizio 2 mesi prima del parto e fine 3 mesi dopo. Dal marzo 2000 è possibile scegliere tra due opzioni:

  • Scelta 1: 2 mesi prima del parto - 3 mesi dopo il parto
  • Scelta 2 (flessibile): 1 mese prima del parto – 4 mesi dopo il parto, con la possibilità di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza e prolungare l’astensione post partum.

Adempimenti

La lavoratrice, prima dell’inizio del congedo di maternità, e ogni caso entro il 7° mese di gestazione, deve presentare al datore di lavoro e all’INPS, apposita domanda correlata dal certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto. A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso, la lavoratrice deve inoltre inviare al datore di lavoro e all’INPS il certificato di nascita del bambino/a ovvero la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione). Deve inoltre segnalare la nascita all’ufficio del personale per usufruire delle detrazioni fiscali per i figli a carico e richiedere l’erogazione degli assegni familiari, se spettano.

Conteggi e opportunità

La data del parto è conteggiata nel periodo di congedo per maternità che precede il parto. Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera. In questo periodo le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e produttività, nonché la tredicesima mensilità.

Nel caso in cui la madre si senta di rientrare al lavoro, la legge prevede che possa sospendere il periodo di congedo obbligatorio. Le sue condizioni di salute devono essere certificate dal medico curante. Durante questo periodo  di sospensione, tuttavia, la donna può fruire dei riposi giornalieri per allattamento, è questo beneficio è fruibile anche dal padre lavoratore in alternativa alla madre. In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive. Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino, con la nuova normativa è applicabile anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo.

Congedo obbligatorio di paternità

Il congedo obbligatorio per i primi tre mesi dopo il parto può essere fruito dal padre lavoratore nel caso in cui la madre non possa prendersi cura del neonato. Questo può accadere in caso di:

  • morte materna
  • grave infermità della madre
  • affidamento del bambino solo al padre
  • abbandono del bambino da parte della madre

In tutti questi casi il padre deve presentare la relativa certificazione attestante la causa specifica. L’astensione è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione della carriera. Anche i padri hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote salariali accessorie fisse e ricorrenti, relative alla produttività e professionalità, nonché alla tredicesima mensilità.