Vi scrivo in qualità di Presidente del Consiglio del 2° Circolo Didattico del comune di Poggibonsi (SI). Non mi è ancora chiaro se trattasi di un problema localizzato nel nostro comune o se possiede caratteri più generali, il fatto è che quest'anno, per motivi non resi noti, i pediatri si stanno rifiutando di rilasciare "gratuitamente" il certificato richiesto formalmente dal Dirigente scolastico ai fini della partecipazione degli alunni frequentanti le classi elementari ai giochi d'incontro. Ovviamente la cosa ha destato clamore e perplessità e soprattutto "problemi" per quelle famiglie i cui ragazzi non frequentano altri sport e si vedono costrette a pagare qualcosa che sembra anzi lo è definita gratuita. Di mia conoscenza sono il DM Sanità del 28.02.1983 e la convenzione tra Provveditorato e "medici" circa il rilascio gratuito per i casi previsti all'art. 1 comma A e C. Potreste Voi avere un chiarimento circa il nostro comportamento da adottare? Un medico può rifiutarsi di venir meno all'accordo??

La risposta al quesito posto richiede la conoscenza delle norme in vigore attualmente che regolano le modalità di rilascio della certificazione per attività sportiva non agonistica svolte in ambiente scolastico, e, essendo il richiedente toscano, anche di quelle previste nella sua Regione. Il DM 28/2/83 ha introdotto l'obbligatorietà di un controllo sanitario per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche, prevedendo una certificazione medica anche per attività svolte in ambito scolastico per:

  • gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
  • coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale. Il decreto non parla di gratuità della certificazione, ma all'art. 4 prevede che essa sia rilasciata "ai sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti". In quel momento (1983) l'accordo Nazionale prevedeva la gratuità di tutte le certificazioni.

Da ricordare che nel 1994 è stata promulgata in Toscana la legge regionale 94/94, che all'art. 1 definiva l'attività sportiva non agonistica in ambito scolastico, quell'attività organizzata "dal Ministro della Pubblica Istruzione relativamente alle fasi Comunali, Provinciali e Regionali dei Giochi della Gioventù." Inoltre sempre all'art 1 della suddetta legge si distingue nettamente l'attività sportiva non agonistica dall'attività ludico motoria e ricreativa (intesa come "svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Praticata occasionalmente e in forma non continuativa. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da ludico-motoria e ricreativa in sportiva"). L'ultimo accordo collettivo dei Pediatri (DPR 272/2000), pubblicato in G.U. il 2/10/2000, nell'All.H, prevede la definizione di attività parascolastica: "le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti", escludendo da tale tipologia "le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall'età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio".

Inoltre viene dichiarato che "poiché nella scuola elementare i Giochi Sportivi Studenteschi sono limitati alla fase di Istituto e hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo non necessitano di certificazione." Infine si stabilisce che per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati tramite i P.O.F. (Piani Offerte Formative) la certificazione è dovuta per le sole attività che rientrano nella definizione di attività parascolastica. In relazione alla normativa suddetta la Direzione Regionale Toscana del Provveditorato agli Studi in data 23 Ottobre 200, ha emanato una circolare (Prot. n°1127/B33c/C34a), inviata a "tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado statali e non statali della Toscana", nella quale si afferma che non sono necessarie certificazioni di alcun tipo per:

  • Attività curriculari di educazione Fisica nelle scuole di I e II grado;
  • Attività curriculari di educazione motoria nella scuola primaria;
  • Attività parascolastiche estracurriculari programmate ed inserite nel P.O..F. in preparazione ai G.S.S.
  • Attività parascolastiche estracurriculari programmate ed inserite nel P.O.F.
  • Eventuali attività per i Giochi Sportivi Studenteschi per la Scuola Elementare.

In conclusione, i Pediatri di Famiglia rilasciano gratuitamente le certificazioni per attività sportiva non agonistica esclusivamente per gli alunni delle scuole medie e superiori selezionati dall'Istituto a partecipare alle fasi Comunali, Provinciali e Regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi. Per le attività per le quali non è prevista alcuna certificazione, se comunque viene richiesta dagli organi scolastici, dovrà essere a carico dell'assistito.

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