La vaccinazione come pochi altri interventi sanitari tutela contemporaneamente la salute dell'individuo e l'interesse della collettività. inoltre, nel caso di malattie contagiose, quando una popolazione è ben vaccinata non solo si protegge il singolo ma si impedisce che l'infezione circoli nell'ambiente, scongiurando così il pericolo di epidemie.

È però doveroso che la collettività si faccia carico anche delle eventuali conseguenze sfavorevoli di questa pratica così importante per la salute di tutti, per quanto, come si è appena detto, si tratti di casi rarissimi. La Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 stabilisce che le persone danneggiate in modo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge vengano indennizzate da parte dello Stato. Secondo questa legge la persona interessata, entro 3 anni dal momento in cui viene a conoscenza del danno, deve presentare domanda di indennizzo al Ministero della Sanità, allegando la documentazione comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e le lesioni o le infermità permanenti che ne sono derivate. Per le reazioni gravi è indispensabile che i genitori si rivolgano al medico vaccinatore o al pediatra curante perché possa accertare di persona il tipo e l'entità di queste reazioni.

E' del tutto inutile infatti che il medico segnali disturbi che gli vengono solo riferiti senza che abbia potuto osservarli di persona, oppure che segnali danni che, pur comparsi dopo la vaccinazione, non sono, alla luce delle conoscenze scientifiche, attribuibili alla vaccinazione in questione.